Informazione relativa all’esenzione dall’obbligo di scambio di garanzie per le operazioni infragruppo in derivati OTC concluse con la controparte Allianz SE ai sensi del Regolamento UE n. 648/2012 (EMIR)
Pubblicazione ai sensi dell’art. 11, paragrafo 14 del Regolamento UE n. 648/2012 e art. 20 del Regolamento UE n. 149/2013
Premessa
In conformità al Regolamento UE n. 648/2012 “Regolamento”, le controparti sono in generale tenute a scambiare attività in garanzia per i derivati OTC non compensati. Allianz SpA comunica che è stata ottenuta, ai sensi dell’art. 11, paragrafo 3 del Regolamento, l’esenzione dall’obbligo di scambio delle garanzie per le operazioni infragruppo in derivati OTC concluse con la controparte Allianz SE.
In conformità all’art. 11, paragrafo 14 del medesimo Regolamento ed all’art. 20 del Regolamento UE n. 149/2013, con riferimento all’esenzione rilasciata devono essere rese pubbliche le seguenti informazioni:
a) Controparti interessate
La presente informativa riguarda in particolare le transazioni infragruppo tra:
Allianz SpA
Largo Ugo Irneri, 1
34123 Trieste
LEI-Code: 529900UGESEV6GHUN018
e
Allianz SE
Koeniginstrasse 28
80802 Muenchen
Germany
LEI-Code: 529900K9B0N5BT694847
b) Rapporto tra le controparti
Allianz SpA è società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE – Monaco ed è parte del Gruppo Allianz SE.
c) Tipologia di esenzione
L’esenzione dall'obbligo di scambio di garanzie ai sensi dell’art. 11, paragrafo 3 del Regolamento riguarda tutte le operazioni in derivati OTC concluse infragruppo ed include sia lo scambio del margine iniziale sia i successivi aggiustamenti.
d) Importo nozionale aggregato
L’esenzione per le transazioni infragruppo dall’obbligo di marginazione e di scambio di garanzie afferisce a tutti i derivati OTC conclusi da Allianz SpA con la capogruppo Allianz SE. In particolare il valore nozionale lordo massimo annuo autorizzato è pari a 50 milioni di euro. Si precisa che il dato è una stima del massimo nozionale annuo previsto.